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Il Ministero elabora e attua politiche dei consumatori in ambito europeo.

La politica dell'UE per i consumatori:

  • protegge i diritti dei consumatori attraverso la legislazione, anche aiutando a risolvere le controversie con gli operatori commerciali in modo rapido ed efficiente (ad es. tramite la risoluzione alternativa delle controversie e i centri europei dei consumatori)
  • assicura che i diritti dei consumatori vengano adeguati all'evoluzione dei mercati, anche in riferimento a all'economia digitale, all'energia e ai servizi finanziari
  • garantisce la sicurezza dei prodotti acquistati all'interno del mercato unico (attraverso il Rapex, un sistema europeo di allerta rapido per i prodotti pericolosi)
  • aiuta a effettuare scelte basate su informazioni chiare, accurate e coerenti, anche in riferimento agli acquisti online.

Clicca qui per i dettagli.

Quali rimedi hanno i consumatori a disposizione a titolo gratuito

In caso di problemi con acquisto di un prodotto o servizio, avvenuto sia online o in un negozio, il consumatore può ricorrere a modalità di risoluzione della controversia di tipo extragiudiziale (cd. “Alternative Dispute Resolution” o “ADR”) regolati dagli artt. 141 a 141 decies del Codice del Consumo, (decreto legislativo, n. 130/2015, che ha recepito la direttiva ADR 2013/11/UE).

La procedura si  basa sulla volontà delle parti di evitare un’azione giudiziaria e offre una soluzione semplice, rapida delle controversie tra consumatori e imprese, anche in via telematica, delle controversie nazionali  e transfrontaliere,  tra  consumatori  e  professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea.

Sono procedure veloci, gratuite o con “costi meramente simbolici”. Per gli organismi ADR sono previsti obblighi di trasparenza, imparzialità ed equità nei confronti delle parti del procedimento, procura dei vantaggi sia per il professionista/impresa che per il consumatore è possibile la risoluzione delle controversie online dei consumatori, (Direttiva sull’ADR per i consumatori, e il Regolamento (UE) n. 524/2013) sono strumenti legislativi che introducono un insieme di regole oltre che una piattaforma web on line per tutta la UE, gestita dalla Commissione europea, all’indirizzo web https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Ogni Stato membro designa un punto di “contatto ODR (Online Dispute Resolution),  ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 524/2013, e per l’Italia è il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-Net), e svolge funzioni quali assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti per la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR nonché la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR” . 

Tra le procedure ADR consumo ci sono anche  “negoziazioni paritetiche”  (art.. 141-ter Codice del consumo) poste in essere dalle associazioni dei consumatori che hanno la “Legittimazione ad agire” per la  tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (ai sensi artt. 139 e 140 del Codice del consumo).

Termine per l’attuazione della soluzione

Debbono concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data del ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l’organismo ADR può prorogare il termine fino a un massimo di 90 giorni e le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.

Clicca qui per i dettagli

L'Azione di classe, o Class-Action (art. 140 bis del Codice del Consumo), è un’azione a “tutela dei  diritti  individuali omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli  utenti”,  esercitabile per l’accertamento della  responsabilità e per la condanna al risarcimento  del danno e alle restituzioni, derivanti da  danni o inadempienze contrattuali, legati al consumo.

La Class-action, consente ai consumatori o utenti che hanno subito danni derivanti  da prodotti difettosi-pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per  ottenere il risarcimento, in ipotesi in cui il ricorso al giudice sarebbe troppo oneroso per un singolo individuo.

Dal 1° gennaio 2010, tutti coloro che si trovino nella stessa situazione di chi ha promosso la causa, nelle ipotesi  suddette, possono aderire all’ azione di classe, facendo valere i propri diritti, anche attraverso il promotore e senza bisogno di ricorrere autonomamente ad un avvocato. Il procedimento sarà snello e consentirà di avere una sentenza immediatamente esecutiva.

Infatti, l’articolo 140 bis, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) prevede che:
"[…] Con la stessa ordinanza il tribunale:
fissa un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla data di scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello Sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul sito del Ministero. "

La class action in pillole

  • In che cosa consiste: l'azione di classe consiste in un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali - titolari di diritti individuali omogenei - agiscono in proprio oppure dando mandato ad un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori o ad un comitato al quale partecipano. Gli altri consumatori interessati, titolari di una pretesa omogenea, possono  aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest'ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di esercitare o aderire ad una class action.
  • Da chi: dai consumatori/utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una situazione omogenea di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.
  • Per cosa: l'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti/consumatori.
  • Come: mediante ricorso al tribunale ordinario che abbia sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, uno o più soggetti consumatori/utenti propongono l'azione assistiti da un avvocato, eventualmente dando mandato a un'associazione di tutela dei consumatori o attraverso un comitato appositamente costituito. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato.
  • Benefici: se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Nell'azione esercitata collettivamente, invece, l'unificazione dei procedimenti consente di abbattere le spese (sia quelle sostenute dai consumatori, sia quelle sostenute dall'amministrazione della giustizia); inoltre consente il formarsi di una interpretazione uniforme delle varie fattispecie. E anche il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.

Per maggiori informazioni

  • Codice del consumo
  • Class action: il nuovo 140-bis
  • Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Legge Sviluppo
  • Ordinanze

Cos'è

Segnala Prezzi è lo strumento che consente al consumatore di segnalare i prezzi dei beni di largo consumo ritenuti anomali (cioè più elevati di quello che ci si aspetterebbe in condizioni normali).

Come fare

Il funzionamento è semplice. E' infatti sufficiente compilare l'apposito modulo online. 

Attraverso il modulo, potranno essere comunicati il prezzo ed una serie di informazioni relative ai prodotti che si vogliono segnalare utili a consentire verifiche, anche in modo congiunto, con altre Autorità competenti.

Le informazioni potranno essere utilizzate anche a supporto dell’attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

 

Per maggiori informazioni

  • Mister Prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi

  • Osservatorio prezzi e tariffe

La contraffazione non è sempre evidente. Per evitare di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta è tuttavia importante seguire alcune semplici regole di base.

  1. Evitare di comprare prodotti troppo economici; un prezzo troppo basso può essere invitante ma è indice di scarsa qualità; può sembrare un’occasione e invece si compra un prodotto che non dura, e si deteriora molto prima dell’originale.
  2. Per gli acquisti rivolgersi sempre a venditori autorizzati, che offrono evidenti garanzie sull’origine della merce; diffidare di prodotti generalmente commercializzati attraverso canali ufficiali di vendita che vengono proposti per strada o sulla spiaggia da venditori irregolari, in banchetti e mercatini improvvisati, ecc.
  3. Avvalersi, prima di eseguire acquisti di rilevante valore, della consulenza di persone che abbiano maggiore conoscenza del prodotto.
  4. Controllare sempre le etichette dei prodotti acquistati (l’etichetta è la loro “carta d’identità”) e diffidare di quelli con scritte minuscole o poco chiare o privi delle indicazioni d'origine e del "marchio CE"; le etichette più corrette sono quelle che garantiscono la migliore conoscenza del prodotto: trasparenza del marchio, processo produttivo, luogo di produzione e caratteristiche.
  5. Acquistare solo prodotti in confezioni e con imballaggi integri, con il nome del produttore, assicurandosi della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazione.
  6. Prestare cautela per le vendite effettuate "porta a porta": se non si ricevono notizie precise sull'identità e sui recapiti (telefono, domicilio ecc.) del venditore, è possibile che si tratti di prodotti contraffatti.
  7. Porre particolare attenzione all'acquisto di prodotti proposti su internet o da programmi televisivi, soprattutto nei casi in cui non sia prevista la possibilità di prendere visione della merce prima dell’acquisto e restituirla una volta ricevuta.

Vademecum

‘Conoscere il problema per affrontarlo meglio' è lo slogan dei vademecum, in lingua italiana e inglese, realizzati dal Ministero per guidare il consumatore nella scelta dei prodotti nei diversi settori, imparando a riconoscere gli originali a vantaggio della qualità e della salute.

  • Abbigliamento sportivo (disponibile anche in inglese)
  • Informatica (Apparecchiature) (disponibile anche in inglese)
  • Calzature (disponibile anche in inglese)
  • Occhiali (disponibile anche in inglese)
  • Orologi e oreficeria (disponibile anche in inglese)
  • Pelletteria (disponibile anche in inglese)

 

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, è stato istituito con la legge 30 luglio 1998, n° 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005).

Il Consiglio, che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore/utente nel mercato. È composto dalle associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dall’art. 137 del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il decreto ministeriale del 13 novembre 2019 delega il Sottosegretario Alessia Morani a presiedere le riunioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e a curarne le relative attività.

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